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22/11/2011 | BENI CONCESSI IN USO PROMISCO


  L'Agenzia delle Entrate sta' preparando ed affinando gli strumenti per svolgere dei controlli sistematici sulle società intestatarie di beni (immobili, auto e navi) concessi in uso ai soci. Prende vigore dalla " manovra di ferragosto " la modifica dell'art. 67 del T.U.I.R., laddove al comma 1 e' stata aggiunta la lettera h-ter), che individua nell'utilizzo gratuito o per corrispettivo inferiore al valore di mercato dei beni aziendali da parte dei soci e/o familiari dell'imprenditore, un reddito diverso da indicare nella propria dichiarazione dei redditi.
La manovra prevede dunque la ripresa a tassazione in capo ai soci o familiari dell'imprenditore, del godimento dei beni determinato quale differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo versato per il godimento dei beni da parte loro.
E' previsto anche che i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento del bene, non sono deducibili dal reddito d'impresa.
Con provvedimento a parte in corso di emanazione, l'Agenzia delle Entrate sta' inoltre preparando il modulo necessario per la comunicazione dell'uso dei beni da parte dei soci e/o familiari dell'imprenditore. Si rappresenta che l'omessa comunicazione o la trasmissione di dati non veritieri, e' sanzionata nella misura del 30% della differenza tra il valore di mercato ed il valore del corrispettivo annuo versato per il godimento del bene. E' poi utile sapere che la nuova disposizione avrà decorrenza da 2012.
Vediamo ora con un esempio pratico quali saranno le conseguenze della nuova disposizione introdotta, ipotizzando che un socio abbia il godimento di un'auto il cui valore di noleggio sia pari ad € 10.000,00. a) Se il socio per il godimento dell'auto corrisponde alla società il valore di € 10.000,00 nulla dovrà dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi, e per la società il il costo dell'auto sarà deducibile, ovviamente assieme a tutti i costi di gestione conseguenti.
b) Se il socio per il godimento dell'auto non corrisponde nulla alla società, allora dovrà dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi il reddito di € 10.000,00 pari al valore di noleggio del mezzo, e la società non potrà dedurre alcunché.
c) Se il socio per il godimento dell'auto corrisponde alla società il valore di € 5.000,00, allora nella propria dichiarazione dei redditi dovrà dichiarare un reddito di € 5.000,00 pari alla differenza tra il valore di noleggio e quanto corrisposto alla società.
Si ritiene a tal punto che la società possa ( parzialmente ) detrarre il costo dell'auto e dei costi di gestione conseguenti. Ma su tale aspetto si attende un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.
 

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Admin: Alessandro Dott. Bisin

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